FAQ - Domande frequenti per la partecipazione alla 1^ fase del bando Nuove Tecnologie per il Made in Italy pubblicate nel periodo 15 luglio-26 novembre 2008

I quesiti e le risposte sotto riportate sono state pubblicate tra il 15 luglio ed il 26 novembre 2008 e riguardano i contenuti relativi alla 1^ fase del bando del Progetto di Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Il testo del bando, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e scaricabile anche da questo sito, costituisce la base di riferimento delle FAQ.
Scopo di questa sezione è rispondere ai quesiti che più frequentemente vengono posti dai soggetti interessati alla partecipazione al bando e che trovano già soluzione nei testi normativi.

            
Per facilitarne la consultazione i quesiti sono organizzati in 3 sezioni generali:

1. Chi: relativa ai soggetti proponenti
2. Cosa: relativa ai progetti ammissibili
3. Quanto: relativa a costi agevolabili e contributi

 

a) Chi?

a1) Chi può presentare un programma?

 a2) Perché le imprese agricole e dei trasporti non possono beneficiare delle agevolazioni?

a3) Cosa si intende per organismo di ricerca?

a4) E’ obbligatoria la partecipazione al programma di un organismo di ricerca?

a5) Un organismo di ricerca o un ente locale può essere “referente del programma”?

a6) Può un soggetto diverso da un’impresa o organismo di ricerca partecipare al programma?

a7) Può una Regione o altra amministrazione locale partecipare al programma?

a8) Cosa si intende per partenariato qualificato?

a9) Quali modalità sono disponibili per entrare in contatto con eventuali partner, e in che tempi?

a10) E’ possibile partecipare a più programmi?

a11) È posto un limite minimo/massimo al numero di soggetti da coinvolgere nel partenariato?

a12) Che cosa si intende per micro, piccola, media e grande impresa?

a13) Dove si possono trovare maggiori informazioni per chiarire i dubbi circa la qualifica di PMI?

a14) Cosa si intende per imprese autonome, associate e collegate?

a15) Ai fini della costituzione del raggruppamento proponente due imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale sono da considerarsi soggetti distinti?

a16) Le imprese e gli organismi di ricerca costituiti all’estero che intendono partecipare al programma possono avere sede anche extra UE?

a17) L'allegato 1 dei bandi deve essere compilato anche dagli organismi di ricerca?

a18) Nel caso degli organismi di ricerca chi deve firmare il modulo di domanda e i documenti da allegare?

a19) Ad uno stesso programma possono partecipare, come partner distinti, due diverse unità organizzative di uno stesso organismo di ricerca?

a20) Possono partecipare alla presentazione dei programmi di massima anche imprese di nuova costituzione?

a21) E’ possibile ampliare, in fase di eventuale presentazione del programma definitivo, il partenariato presentato in fase di programma di massima?



b) Cosa?

b1) Qual è il riferimento normativo per la presentazione dei programmi?

b2) A cosa si riferisce il d.m. pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20-05-2008 (regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione)?

b3) Il programma può riguardare più tematiche ricomprese nell’ambito di ciascun tema generale?

b4) Che cosa si intende per ricerca contrattuale?

b5) Come va evidenziata la partecipazione di organismi di ricerca nel caso di ricerca contrattuale?

b6) Le attività di sviluppo sperimentale o di innovazione dei processi e organizzazione nei servizi devono risultare prevalenti su quelle di ricerca industriale rispetto all’intero programma o rispetto alle attività sostenute dai singoli partner?

b7) I costi sostenuti per attività di ricerca fondamentale sono agevolabili?

b8) I documenti in “pdf” da allegare alla versione elettronica della domanda (cioè quelli non automaticamente generati dal sistema informatico) devono essere stati precedentemente firmati?

b9) Quali sedi di svolgimento vanno indicate nella proposta di massima del programma?

b10) Quali documenti devono essere redatti anche in lingua inglese?

b11) Quali informazioni devono essere presentate dai soggetti costituiti all'estero che partecipano al programma?

b12) I soggetti esteri che partecipano al programma devono indicare nel modulo di domanda della proposta di massima il codice fiscale?

b13) Nel caso il programma preveda attività sotto forma di ricerca contrattuale, il contratto di ricerca da chi deve essere stipulato?



c) Quanto?

c1) Cosa si intende per costi agevolabili?

c2) Qual è la dimensione minima dei costi agevolabili previsti per ciascun programma

c3) Nel computo della dimensione complessiva dei costi agevolabili del programma vanno considerati anche i costi che andranno a sostenere soggetti diversi dalle imprese e dagli organismi di ricerca ammissibili?

c4) L'acquisto di strumenti ed attrezzature usate rientra fra le spese ammissibili?

c5) Si possono agevolare le spese di comunicazione per il lancio dei prodotti risultanti dal programma?

c6) Tra le spese ammissibili si possono includere anche le spese di gestione del progetto?

c7) Rientrano tra le spese ammissibili i canoni di locazione dei fabbricati industriali?

c8) Che cosa si intende nel caso delle spese generali per "calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato"?

c9) Le modalità di imputazione delle spese generali posso seguire criteri diversi sulla base della natura diversa dei partner che partecipano alla realizzazione di uno stesso progetto? le spese generali supplementari vanno determinate forfetariamente?

c10) Quale è l’intensità d’aiuto che viene applicata ai programmi?

c11) A quali soggetti si applica la maggiorazione delle agevolazioni pari a 10 punti percentuali, di cui all’art. 6, comma 7 lettera b)?

c12) Cosa si intende per contributo massimo concedibile?

c13) Il limite massimo del contributo concedibile a ciascun soggetto beneficiario si riferisce ad un solo programma di investimento o è da intendersi come vincolo complessivo per tutti i programmi a cui lo stesso soggetto beneficiario eventualmente partecipa?

c14) Nel caso di più imprese o organismi di ricerca esteri partecipanti allo stesso programma, il limite del 15% del contributo assegnato si riferisce a ciascuno dei soggetti esteri?

c15) Sotto quale forma sono concesse le agevolazioni?

c16) Per un soggetto che partecipa al programma e che risiede in area obiettivo 1 quale agevolazione è prevista?

c17) Quale è l'intensità di aiuto stabilita per gli organismi di ricerca?

c18) Se all’interno di un partenariato composto da micro e piccole imprese è presente anche un organismo di ricerca, la condizione prevista dall’art. 3 comma 6 del bando sul limite minimo dell’importo complessivo dei costi agevolabili, viene meno se tra i proponenti è presente un organismo di ricerca?

c19) Quali sono i costi agevolabili per un consorzio che partecipa ad un programma come proponente?

c20) Quante marche da bollo vanno apposte sul modulo di domanda per la presentazione della proposta di massima, e di quale valore?



Chi?
 a1) Chi può presentare un programma?
Un raggruppamento di soggetti rientranti nelle seguenti categorie: • imprese manifatturiere e di servizi operanti in tutti i settori, con esclusione di quelle rientranti, rispetto alla classificazione delle attività economiche ISTAT 2007: - nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca) - nella sezione H, divisioni 49, gruppi da 49.1 a 49.4, 50 e divisione 51 • organismi di ricerca

a2) Perché le imprese agricole e dei trasporti non possono beneficiare delle agevolazioni?
Perché sono escluse dal Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione N.302/2007 (c.d. “Regime omnibus”) approvato dalla Commissione europea.

a3) Cosa si intende per organismo di ricerca?
Si intende:
- un soggetto senza scopo di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento;
- la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
- caratterizzato dalla circostanza che tutte le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri , non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

a4) E’ obbligatoria la partecipazione al programma di un organismo di ricerca?
Sì, ogni programma deve prevedere la partecipazione di almeno un organismo di ricerca. Ciò può avvenire o attraverso la partecipazione diretta ai costi (quindi come soggetto del partenariato), o attraverso lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale.

a5) Un organismo di ricerca o un ente locale può essere “referente del programma”?
No. come “referente del programma”, si intende l’impresa partecipante cui compete il ruolo di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i soggetti partecipanti e di tenere i rapporti con il Ministero; qualora il programma preveda un modello gestionale che fa capo ad un “primo proponente”, intendendosi per tale l’impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, quest’ultima assume anche il ruolo di referente nei confronti del Ministero. (Art 3 comma 5 del bando)

a6) Può un soggetto diverso da un’impresa o organismo di ricerca partecipare al programma?
Sì. La partecipazione al programma di soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 4 commi 1 e 2 (imprese e organismi di ricerca), è ammessa in relazione ai vantaggi che la stessa apporta al programma nel suo complesso, anche ad esempio con il ruolo di utilizzatori finali, ma fermo restando che detti soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste.

a7) Può una Regione o altra amministrazione locale partecipare al programma?
Si, secondo quanto indicato alla risposta precedente.

a8) Cosa si intende per partenariato qualificato?
La completezza e adeguatezza del partenariato si riferisce al ruolo previsto per i vari soggetti partecipanti al programma, all’intensità e qualità della partecipazione delle PMI, alla qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma proposto.

a9) Quali modalità sono disponibili per entrare in contatto con eventuali partner, e in che tempi?
La “bacheca per il partenariato” pubblicata sul sito di “industria 2015” (www.industria2015.ipi.it/bacheca) offre la possibilità di pubblicare annunci per la ricerca di partner in vista della partecipazione ai progetti di innovazione industriale. Si ricorda che né l'IPI né il MSE avranno alcun ruolo attivo di intermediazione, se non quello di pubblicare gli annunci. Si rammenta che è anche possibile allegare, alla proposta di massima, una scheda contenente informazioni sintetiche sul programma utilizzabili per la ricerca di collaborazione, che saranno pubblicate sulla stessa bacheca, per dare l’opportunità di ampliare il partenariato originariamente proposto, per i programmi di massima ammessi alla presentazione dei programmi definitivi.

a10) E’ possibile partecipare a più programmi?
Sì, uno stesso soggetto può partecipare a più programmi. Ovviamente non con le stesse attività e compatibilmente con le proprie capacità, qualitative e quantitative, in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie.

a11) È posto un limite minimo/massimo al numero di soggetti da coinvolgere nel partenariato?
Non è posto nessun limite minimo/massimo al numero di soggetti da coinvolgere nel partenariato. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti (art. 3 comma 3). Esistono tuttavia delle maggiorazioni nella intensità delle agevolazioni nel caso in cui al partenariato partecipino almeno 7 imprese di cui almeno 3 PMI.

a12) Che cosa si intende per micro, piccola, media e grande impresa?
L’impresa rispondente ai requisiti definiti nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (che recepisce le modifiche apportate dal regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004 al precedente regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001) che si riferiscono essenzialmente al numero di addetti, al fatturato e alla condizione di impresa autonoma o associata o collegata ad altre imprese.

a13) Dove si possono trovare maggiori informazioni per chiarire i dubbi circa la qualifica di PMI?
Rispetto alla determinazione della dimensione aziendale il riferimento e’ rappresentato dal decreto ministeriale 18 aprile 2005.
In particolare, per maggiori informazioni relative a casi particolari, si consiglia di visionare anche i pareri formulati dalla commissione per la determinazione della dimensione aziendale, istituita presso il MSE, in risposta a quesiti che non trovando riscontro immediato nella normativa, hanno richiesto l’interpretazione della commissione stessa. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/aree/documenti.php?id_area=42&id_servizio=4&sezione=aree&tema_dir=tema2

a14) Cosa si intende per imprese autonome, associate e collegate?
Tali definizioni dipendono dagli eventuali rapporti che l’impresa ha con altre imprese. nello specifico si rinvia a quanto stabilito dalla commissione europea con la nuova definizione di pmi.
(http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf ) adottata dal MSE con il decreto 18 aprile 2005, da applicarsi alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. (gu n. 238 del 12-10-2005).

a15) Ai fini della costituzione del raggruppamento proponente due imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale sono da considerarsi soggetti distinti?
Sì, considerando anche che non esiste alcun limite al numero di soggetti partecipanti al raggruppamento, e che la composizione del raggruppamento stesso viene valutata in termini di completezza e adeguatezza del partenariato, come descritto all’art. 9 del bando.

a16) Le imprese e gli organismi di ricerca costituiti all’estero che intendono partecipare al programma possono avere sede anche extra UE?
Sì. Al programma possono partecipare anche imprese ed organismi di ricerca esteri, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede all’interno dell’Unione Europea, purché la loro partecipazione rivesta carattere di rilevanza rispetto alla qualità ed all’innovatività del programma e assicuri agli altri soggetti partecipanti vantaggi in termini di trasferimento tecnologico e utilizzo dei risultati. La partecipazione di tali soggetti non è condizionata da alcuna limitazione particolare qualora essi partecipino al programma attraverso eventuali proprie sedi secondarie, stabilmente operanti in Italia. Diversamente, cioè in caso di attività condotte all’estero, la possibilità di cofinanziare tali attività è limitata al 15% del contributo massimo assegnato all’intero programma.

a17) L'allegato 1 dei bandi deve essere compilato anche dagli organismi di ricerca?
Il modulo di domanda di agevolazioni (Allegato 1) deve essere compilato anche dagli organismi di ricerca se questi sono co-proponenti e quindi sottoscrivono la richiesta di agevolazioni per costi da sostenere direttamente. Non deve essere invece compilato se l’organismo di ricerca partecipa attraverso un contratto di ricerca.

a18) Nel caso degli organismi di ricerca chi deve firmare il modulo di domanda e i documenti da allegare?
Per ogni tipologia di soggetto e’ prevista la firma del legale rappresentante. E’ possibile che a firmare sia un procuratore speciale o altro delegato nel caso in cui la sua capacità giuridica derivi dallo statuto o da un qualsivoglia atto redatto nelle forme di legge (che va citato e allegato).

a19) Ad uno stesso programma possono partecipare, come partner distinti, due diverse unità organizzative di uno stesso organismo di ricerca?
La partecipazione in qualità di proponenti diversi da parte di due o più unità organizzative che fanno capo allo stesso organismo di ricerca dipende dal livello di autonomia amministrativa e gestionale delle suddette unità, anche in considerazione delle successive modalità di rendicontazione.
a20) Possono partecipare alla presentazione dei programmi di massima anche imprese di nuova costituzione? Sì, tenendo presente che in fase di presentazione del programma definitivo dovranno riportare tutte le informazioni richieste compreso quelle di cui all’allegato 5B, secondo le modalità previste per tali casi particolari.
a21) E’ possibile ampliare, in fase di eventuale presentazione del programma definitivo, il partenariato presentato in fase di programma di massima? Come indicato nell’allegato 2 al bando, i programmi la cui proposta di massima viene ammessa alla fase successiva hanno l’opportunità di ampliare il partenariato originariamente proposto, prima della presentazione del programma definitivo. A tale scopo i programmi interessati ad individuare ulteriori potenziali partner hanno anche la possibilità di allegare alla proposta di massima informazioni sintetiche sul programma, compilando un’apposita scheda che il Ministero dello Sviluppo Economico potrà pubblicare sul sito www.industria2015.ipi.it . In ogni caso si ricorda che il partenariato proponente della proposta di massima sarà valutato in termini di completezza e adeguatezza, come previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera c) del bando.


Cosa

b1) Qual è il riferimento normativo per la presentazione dei programmi?
Il riferimento normativo per la presentazione dei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione dei processi e organizzazione nei servizi è il bando.

b2) A cosa si riferisce il d.m. pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20-05-2008 (regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione)?
Il d.m. pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20-05-2008 rappresenta il contesto normativo di riferimento in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione a cui fanno capo anche i bandi del programma industria 2015. Si rammenta però che l’unico riferimento normativo per la presentazione dei programmi di ricerca e sviluppo e’ il bando.

b3) Il programma può riguardare più tematiche ricomprese nell’ambito di ciascun tema generale?
L’art. 1 comma 3 del bando prevede la divisione dell’ambito d’intervento in aree obiettivo, sotto aree e temi progettuali. Ogni programma dovrà avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi in una sola tra le sottoaree individuate all’interno di ciascuna delle aree obiettivo, e devono comprendere uno o più dei temi progettuali relativi alla sottoarea prescelta.

b4) Che cosa si intende per ricerca contrattuale?
Si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un organismo di ricerca per conto e su commissione di un’impresa. L’organismo di ricerca funge quindi da mandatario, fornendo un servizio all’impresa mandante, contro il versamento di una remunerazione.

b5) Come va evidenziata la partecipazione di organismi di ricerca nel caso di ricerca contrattuale?
La partecipazione di organismi di ricerca va evidenziata all’interno dell’allegato 1 lettera E del Modulo di domanda per la presentazione della proposta di massima, nonché nella proposta di massima, dove va riportata sia la natura delle attività sia l’esperienza e la competenza dell’organismo coinvolto (in particolare all’interno della sezione 1, della sezione 2 punto b) e della sezione 3 punto a) della proposta di massima).

b6) Le attività di sviluppo sperimentale o di innovazione dei processi e organizzazione nei servizi devono risultare prevalenti su quelle di ricerca industriale rispetto all’intero programma o rispetto alle attività sostenute dai singoli partner?
La prevalenza dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale o all’innovazione dei processi e organizzazione nei servizi è riferita all’intero programma. I costi agevolabili eventualmente relativi alla ricerca industriale dovranno essere perciò meno del 50% dei costi dell’intero programma.

b7) I costi sostenuti per attività di ricerca fondamentale sono agevolabili?

No, sono agevolabili solo i costi relativi ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi e organizzazione nei servizi.

b8) I documenti in “pdf” da allegare alla versione elettronica della domanda (cioè quelli non automaticamente generati dal sistema informatico) devono essere stati precedentemente firmati?
I documenti che si allegano in formato elettronico (e che non siano stati automaticamente generati dal sistema informatico) devono essere conformi alla versione cartacea, firma compresa. I documenti devono quindi essere prima firmati poi scansionati e quindi allegati alla domanda elettronica.

b9) Quali sedi di svolgimento vanno indicate nella proposta di massima del programma?
Le sedi di svolgimento da indicare sono quelle che fanno capo ai soggetti proponenti, in qualità di sedi principali, sedi distaccate, unità locali, ecc.

b10) Quali documenti devono essere redatti anche in lingua inglese?
Solo la proposta di massima deve essere redatta anche in lingua inglese.

b11) Quali informazioni devono essere presentate dai soggetti costituiti all'estero che partecipano al programma?
I soggetti costituiti all'estero devono presentare tutte le informazioni richieste nell'allegato 1 e 2 del bando. Laddove le informazioni richieste non trovino corrispondenza nei rispettivi ordinamenti nazionali, è possibile riportare le informazioni equipollenti. Occorre ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4 comma 4.

b12) I soggetti esteri che partecipano al programma devono indicare nel modulo di domanda della proposta di massima il codice fiscale?
Con riferimento ai soggetti esteri non è necessaria la compilazione del campo relativo al codice fiscale sul modulo elettronico e ovviamente su quello cartaceo.
b13) Nel caso il programma preveda attività sotto forma di ricerca contrattuale, il contratto di ricerca da chi deve essere stipulato? Il contratto di ricerca deve essere stipulato tra l’organismo di ricerca fornitore di tale attività e il soggetto o i soggetti proponenti che sono committenti di tale ricerca e ne sostengono i relativi costi.


Quanto?

c1) Cosa si intende per costi agevolabili?
Si intendono i costi su cui, a seguito della valutazione, si calcolerà il contributo concedibile. Ad esempio: nel caso in cui il costo riguardi l’acquisto di strumenti e attrezzature, il costo agevolabile si riferisce alla misura e al periodo in cui tali strumenti sono utilizzati ai fini del programma e nei limiti delle quote di ammortamento fiscali ordinarie.

c2) Qual è la dimensione minima dei costi agevolabili previsti per ciascun programma?
Il contributo concedibile non potrà superare l’importo di 10 milioni di euro per l’intero programma e di 2 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario. Per i programmi di cui all’art 3 comma 6 del bando comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e inferiori a 6 milioni di euro e nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro e piccole imprese, i predetti limiti sono rispettivamente, di 5 milioni e di 1 milione di euro.

c3) Nel computo della dimensione complessiva dei costi agevolabili del programma vanno considerati anche i costi che andranno a sostenere soggetti diversi dalle imprese e dagli organismi di ricerca ammissibili?
No, l’importo complessivo dei costi agevolabili si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti dai soggetti ammissibili.

c4) L'acquisto di strumenti ed attrezzature usate rientra fra le spese ammissibili?
No. Sono ammissibili solo le spese per strumenti ed attrezzature nuovi.

c5) Si possono agevolare le spese di comunicazione per il lancio dei prodotti risultanti dal programma?
No, le attività di commercializzazione di prodotti non sono ammissibili.

c6) Tra le spese ammissibili si possono includere anche le spese di gestione del progetto?
Sì, in misura congrua e pertinente all'attività di ricerca, sviluppo, innovazione dei processi e organizzazione nei servizi.

c7) Rientrano tra le spese ammissibili i canoni di locazione dei fabbricati industriali?
L'utilizzo in locazione di fabbricati industriali purché connesso direttamente al programma è ammissibile, evidentemente nella misura e per il periodo relativi al programma di ricerca, sviluppo e innovazione, fermo restando che la congruità dei costi rappresenta un elemento di valutazione.

c8) Che cosa si intende nel caso delle spese generali per "calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato"?
I criteri di imputazione delle spese generali al programma di ricerca possono essere i più diversi. In ogni modo, qualunque sia il criterio o i criteri adottati, è importante fissare delle regole chiare e coerenti con gli scopi del progetto e con le modalità amministrative correnti nell'impresa e nell'organismo di ricerca.

c9) Le modalità di imputazione delle spese generali posso seguire criteri diversi sulla base della natura diversa dei partner che partecipano alla realizzazione di uno stesso progetto? le spese generali supplementari vanno determinate forfetariamente?
Possono essere considerate ammissibili le spese generali supplementari che si basano su costi effettivamente sostenuti e che siano imputabili al programma realizzato, in quanto da esso derivanti, sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il metodo prescelto da ciascun soggetto che partecipa al programma non deve essere necessariamente uguale a quello prescelto dagli altri soggetti. Ogni soggetto dovrà giustificare debitamente l’attribuzione delle proprie spese generali al programma secondo il metodo da esso prescelto. Non sono previste quote forfettarie di spese generali da imputare, benché utilizzate per altri programmi, se non debitamente giustificate nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 comma 1 punto e del bando. La pertinenza al programma delle spese generali previste e la loro congruità sarà valutato secondo quanto indicato dall’art. 10, comma 7 punto b) del bando.

c10) Quale è l’intensità d’aiuto che viene applicata ai programmi?
Le intensità di aiuto, in equivalente sovvenzione lorda, sono pari a quanto indicato nella tabella seguente, cui vanno eventualmente aggiunte le maggiorazioni del caso. (art. 6 commi 6, 7 e 8)

Tipologia Progetti/ Attività Intensità massima
Micro e Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Ricerca industriale 70% 60% 50%
Ricerca industriale, maggiorazione nel caso in cui partecipino al programma almeno 7 imprese indipendenti l’una dall’altra di cui almeno 3 PMI e nessuna impresa che partecipa al programma sostenga da sola più del 70% dei costi agevolabili 80% 70% 60%
Sviluppo sperimentale 45% 35% 25%
Sviluppo sperimentale maggiorazione nel caso in cui partecipino al programma almeno 7 imprese indipendenti l’una dall’altra di cui almeno 3 PMI e nessuna impresa che partecipa al programma sostenga da sola più del 70% dei costi agevolabili 55% 45% 35%
Innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (N.B. solo per il Made in Italy) 35% 25% 15%
(Solo se collaborano con PMI che sostengono almeno il 30% del totale dei costi)

c11) A quali soggetti si applica la maggiorazione delle agevolazioni pari a 10 punti percentuali, di cui all’art. 6, comma 7 lettera b)?
Qualora siano rispettate le condizioni previste dall’art. 6, comma 7 lettera b) (almeno 7 imprese indipendenti, nessuna impresa partecipante con più del 70% dei costi, ed almeno 3 PMI) la maggiorazione del 10% si applica a tutte le categorie di soggetti beneficiari.

c12) Cosa si intende per contributo massimo concedibile?
Per contributo massimo concedibile si intende l’importo massimo con cui potrà essere agevolato ciascun programma e ciascun soggetto beneficiario, indipendentemente dai costi agevolabili e dall’intensità di aiuto concedibile.

c13) Il limite massimo del contributo concedibile a ciascun soggetto beneficiario si riferisce ad un solo programma di investimento o è da intendersi come vincolo complessivo per tutti i programmi a cui lo stesso soggetto beneficiario eventualmente partecipa?
Il limite di contributo concedibile si riferisce al singolo programma.

c14) Nel caso di più imprese o organismi di ricerca esteri partecipanti allo stesso programma, il limite del 15% del contributo assegnato si riferisce a ciascuno dei soggetti esteri?
No, alle imprese e organismi di ricerca costituiti all’estero e senza una sede stabile in Italia potrà essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all’intero programma.

c15) Sotto quale forma sono concesse le agevolazioni?
Il contributo diretto alla spesa previsto dai bandi non deve essere restituito. Non sono previste altre agevolazioni sotto forma di finanziamento da rimborsare.

c16) Per un soggetto che partecipa al programma e che risiede in area obiettivo 1 quale agevolazione è prevista?
Le intensità di aiuto previste dal bando si applicano uniformemente a tutto il territorio nazionale.

c17) Quale è l'intensità di aiuto stabilita per gli organismi di ricerca?
L'art. 6 del Bando prevede una intensità di aiuto per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale pari al 50%, una intensità del 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale e del 15% per i costi relativi all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi. Tali intensità sono maggiorate solo nei casi di cui al comma 7 lettera b) dello stesso art. 6 (almeno 7 imprese indipendenti, nessuna impresa partecipante con più del 70% dei costi, ed almeno 3 PMI)

c18) Se all’interno di un partenariato composto da micro e piccole imprese è presente anche un organismo di ricerca, la condizione prevista dall’art. 3 comma 6 del bando sul limite minimo dell’importo complessivo dei costi agevolabili, viene meno se tra i proponenti è presente un organismo di ricerca?
La presenza dell’organismo di ricerca è obbligatoria, ma non entra nel computo del numero e delle caratteristiche delle imprese partecipanti.

c19)Quali sono i costi agevolabili per un consorzio che partecipa ad un programma come proponente? Il consorzio in questo caso partecipa al programma in qualità di soggetto unico autonomo, con costi propri da sostenere a fronte di attività che saranno svolte dal consorzio stesso nell’ambito del programma.

c20) Quante marche da bollo vanno apposte sul modulo di domanda per la presentazione della proposta di massima, e di quale valore? Sul solo modulo di domanda vanno apposte marche da bollo del valore di 14,62 euro ogni quattro fogli.